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Appalti, obbligo del Direttore tecnico dell’impresa concorrente di dichiarare di aver subito un Decreto penale di condanna non opposto

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Con decisione n. 286 del 2 febbraio 2018 il TAR Sicilia Palermo – nel rigettare il ricorso promosso da un operatore economico al fine di veder annullata l’aggiudicazione di un appalto disposta in favore di un’impresa difesa dallo studio CDRA con gli Avv.ti Carlo Comandè, Enzo Puccio e Patrizia Saiya – ha esposto alcuni principi fondamentali in materia di partecipazione alle gare d’appalto:

  1. è legittima l’esclusione di un’impresa dalla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico per la mancata allegazione della dichiarazione attestante l’assenza di procedimenti o condanne penali a carico del direttore tecnico;
  2. non è possibile riconoscere profili di incolpevolezza nella omissione in cui è incorso il Direttore tecnico dell’impresa nel non dichiarare la esistenza a suo carco di un decreto penale di condanna non opposto, laddove, anzi, questi, nella dichiarazione resa ai fini della partecipazione alla gara falsamente dichiara espressamente l’insussistenza di condanne per le quali si era ottenuto il beneficio della non menzione nel casellario giudiziale;
  3. le dichiarazioni da rendere dal Direttore Tecnico costituiscono un ineludibile onere previsto dalla legge, non emendabile -in presenza di una falsità acclarata- con il soccorso istruttorio;
  4. La dissociazione operata dall’impresa può assumere valore esimente soltanto con riguardo agli amministratori cessati da ogni incarico nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara, e non anche, come in specie, con riferimento a quelli in carica al momento di presentazione della domanda di partecipazione o che l’anno addirittura l’hanno sottoscritta.
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