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CDRA, Zanchetti e Allegro Pontani stoppano il processo di riforma delle Banche Popolari

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Con ordinanza n. 5383/2016, depositata in data 2 dicembre 2016, il Consiglio di Stato ha accolto in sede cautelare il ricorso in appello promosso dagli Avv.ti Carlo Comandè  (Studio Legale Comandè Di Nola Restuccia Avvocati – CDRA), Maurizio Allegro Pontani e Prof. Mario Zanchetti nell’interesse di alcuni soci delle Banche popolari – destinatarie della riforma operata con l’introduzione dell’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1), del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 – i quali, in particolare, avevano impugnato il 9° aggiornamento alla Circolare n. 285/2013 della Banca d’Italia, ove l’Autorità di Vigilanza del settore con riferimento alle operazioni societarie di scissione e cessione di rapporti giuridici susseguenti all’applicazione della disciplina primaria in parola, aveva stabilito che “non saranno ritenute in linea con la riforma operazioni da cui risulti la detenzione, da parte della società holding riveniente dalla ex “popolare”, di una partecipazione totalitaria o maggioritaria nella S.p.A. bancaria o, comunque, tale da rendere possibile l’esercizio del controllo nella forma dell’influenza dominante”.

Tale linea interpretativa era stata già avanzata in primo grado (TAR del Lazio) con un Ricorso presentato dallo Studio CDRA (con gli Avv.ti Comandè, Di Nola e Restuccia) e dagli Avvocati Allegro Pontani e Zanchetti.

Con la citata ordinanza n. 5383/2016, il Consiglio di Stato, dopo aver riunito il ricorso con altri giudizi vertenti in ordine al medesimo provvedimento, ha sospeso l’efficacia della sentenza del TAR Lazio n. 6540/2016 nonché della citata Circolare della Banca d’Italia, in quanto ha ritenuto la stessa affetta da diversi vizi ed in particolare laddove <<dispone che “non saranno ritenute in linea con la riforma operazioni da cui risulti la detenzione, da parte della società holding riveniente dalla ex “popolare”, di una partecipazione totalitaria o maggioritaria nella s.p.a. bancaria o, comunque, tale da rendere possibile l’esercizio del controllo nella forma dell’influenza dominante”, atteso che la predetta limitazione risulta priva di base legislativa e appare, oltre che non necessaria per realizzare le finalità della riforma, foriera di un’irragionevole disparità di trattamento tra i soci delle ex popolari (privati della possibilità di esercitare il controllo) e ogni altro soggetto che partecipi al capitale azionario (cui, invece, tale possibilità resta riconosciuta)>>.

Tale decisione avrà immediato impatto sui procedimenti di trasformazione delle Banche popolari in Società per Azioni andando a tutelare le migliaia di soci delle stesse che, a causa del provvedimento della Banca d’Italia oggi sospeso dal Consiglio di Stato, avrebbero visto pregiudicati i loro diritti già fortemente incisi dalla riforma anche a livello normativo, tanto che lo stesso Consiglio di Stato, accogliendo le censure di costituzionalità mosse da altri ricorrenti, ha altresì ritenuto di sottoporre alla Consulta il giudizio sulla legittimità della riforma stessa.

Gli Avvocati Comandè, Allegro Pontani e Zanchetti accolgono con grande soddisfazione il giudizio del Consiglio di Stato il quale ha condiviso in toto le articolate censure mosse avverso la Circolare della Banca d’Italia che avrebbe dovuto dare attuazione e dettare le modalità esecutive della Riforma.