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Extraprofitti – CDRA vince al Consiglio di Stato che sancisce la giurisdizione amministrativa

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CDRA, con un team composto dal founding partner Carlo Comandè e dal partner Enzo Puccio ha assistito con successo un gruppo di società appartenente ad un primario gruppo industriale Italiano, operante nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili e tradizionali, in un giudizio promosso dinanzi al Consiglio di Stato e vertente in merito alla nota questione sorta riguardo alla determinazione del perimetro di applicazione del contributo straordinario sui c.d. “extraprofitti” introdotto dall’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21

Il collegio difensivo era altresì composto dal Prof. Avv. Giorgio Fraccastoro, founding partner dello studio Fraccatoro.

In particolare, con sentenza n. 3175 del 28 marzo 2023 il Consiglio di Stato, sez. VII, ha provveduto a sancire la giurisdizione del giudice amministrativo a decidere sui ricorsi proposti dagli operatori del settore della produzione e cessione di energia avverso il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 221978 del 17 giugno 2022, recante la «Definizione degli adempimenti, anche dichiarativi, e delle modalità di versamento del contributo straordinario, ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Definizione delle modalità per lo scambio delle informazioni con la Guardia di finanza».

Si tratta del provvedimento emanato ai sensi del comma 5 dell’art. 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, volto a disciplinare le modalità di applicazione del c.d. “contributo straordinario” derivante dagli extra-profitti connessi alla produzione e vendita di prodotti energetici, che il Governo aveva introdotto al dichiarato fine di mitigare il “caro bollette” derivante dai rincari del costo d’acquisto del gas registrati a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, i quali si erano tradotti in un aumento delle bollette in capo agli utenti finali.

Parte ricorrente ha impugnato tale provvedimento e le susseguenti circolari attuative al fine di contestare il criterio di determinazione della base imponibile ivi individuato, in quanto inidoneo a distinguere tra prestazioni che danno luogo ad extra-profitti derivanti dalla produzione e vendita di prodotti energetici e redditi derivanti da altre prestazioni non riconducibili a tale tipologia.

Orbene, il Consiglio di Stato ha ribaltato l’indirizzo assunto con plurime pronunce dal TAR Lazio Roma il quale, investito sia della questione inerente la illegittimità del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che delle eccezioni di incostituzionalità dell’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, aveva respinto in prime cure i ricorsi sulla scorta di un asserito difetto assoluto di giurisdizione, che veniva fatto discendere dalla ritenuta carenza di valenza provvedimentale dell’atto direttoriale impugnato.

Sul punto, il Consiglio di Stato ha invece preso le mosse tanto dalla pacifica natura di atto amministrativo del provvedimento direttoriale – come peraltro anche della circolare e della risoluzione impugnati – e dalla conseguente, ed altrettanto pacifica, facoltà del contribuente di avvalersi del rimedio della impugnazione dell’atto generale emanato dall’amministrazione finanziaria in materia tributaria. Il Consiglio di Stato ha altresì valorizzato il fatto la giurisdizione amministrativa si rinveniva anche nel tenore stesso delle censure mosse, volte a contestare anche la condotta omissiva del Direttore dell’Agenzia laddove non aveva correttamente adempito alla delega ricevuta mediante l’esercizio dei margini di discrezionalità che la norma primaria aveva rimesso alla fonte amministrativa cui era stata demandata la definizione dei profili applicativi del tributo.

Il Consiglio di Stato ha infine osservato, al fine di ribadire la giurisdizione amministrativa, che la norma istitutiva del contributo straordinario «contro il caro bollette» ha rimesso al livello regolamentare subordinato a quello normativo primario la disciplina applicativa e di dettaglio del tributo, la cui definizione è incontestabilmente oggetto di un potere amministrativo attribuito ad uno degli enti pubblici facenti parte dell’amministrazione finanziaria nazionale, e cioè l’Agenzia delle entrate.