CDRA ottiene al TAR Sicilia un importante pronuncia in materia di disponibilità giuridica delle aree per la realizzazione di impianti FER
Il TAR Palermo con le sentenze n. 2131 e 2133 del 30 settembre 2025, accogliendo integralmente le tesi sostenute da CDRA con un team composto dai Partner Carlo Comandè e Serena Caradonna, e dal Senior Associate Filippo Morici, si è espresso in materia di disponibilità giuridica delle aree per la realizzazione di impianti FER.
In particolare il TAR, annullando il provvedimento con il quale l’Assessorato Energia richiedeva la produzione di contratti definitivi in relazione ai terreni oggetto dell’intervento, ha affermato come, alla luce di un’interpretazione letterale, teleologica e ragionevole dell’art. 2, comma 2, della L.R. n. 29/2015, possono ritenersi idonei anche i contratti preliminari regolarmente registrati e, ove necessario, trascritti. Ed infatti, la norma richiamata impone la dimostrazione della disponibilità giuridica delle aree mediante atti negoziali idonei a conferire un titolo reale o obbligatorio, di durata adeguata all’esercizio dell’impianto ed appare evidente, ha affermato il TAR, che tali debbano ritenersi i contratti preliminari risultando questi idonei a costituire obbligazioni giuridicamente vincolanti e opponibili ai terzi.
I Giudici hanno, inoltre, accolto le censure volte a contestare la richiesta di dimostrare la disponibilità anche sulle aree di sorvolo, cioè lo spazio aereo, che sovrasta i fondi vicini, interessato dal movimento delle pale. In particolare il TAR adito, nel ricordare che la legge regionale ha ristretto l’ambito delle procedure ablative, imponendo che per i terreni di sedime vi sia sempre un titolo privatistico, mentre
l’espropriazione rimane ammessa soltanto per le opere connesse, ha affermato a chiare lettere che lo spazio di sorvolo configura una fattispecie autonoma, che può essere disciplinata mediante la costituzione di una servitù coattiva nell’ambito del procedimento di espropriazione per pubblica utilità.
E ciò in quanto tale spazio serve al funzionamento dell’impianto ma non implica l’occupazione materiale del terreno, limitandone solo l’uso, e non rientra né tra le aree di sedime, destinate a ospitare le strutture degli aerogeneratori, né tra le opere connesse previste dalla legge regionale, costituendo un tertium genus qualificato come un effetto naturale ed accessorio del funzionamento dell’aerogeneratore, in ordine al quale ben possono trovare applicazione le procedure ablative.