Drop us a Line

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer ux adipis cing elit, sed

NAME@YOURSITE.COM

en
it

CDRA vince al TAR Sicilia Palermo in materia di azionabilità, con riferimento agli impianti eolici, delle procedure espropriative anche per le aree di sedime delle torri

Share on:

Lo Studio CDRA – con gli Avv.ti Carlo ComandèEnzo Puccio e Ilaria Arrigo – ha ottenuto un significativo risultato dinanzi al TAR Sicilia Palermo in favore di un primario operatore nazionale nel campo delle energie rinnovabili.

In pieno accoglimento delle articolate difese svolte da CDRA, il TAR Sicilia Palermo, con due sentenze gemelle, dichiarando illegittima l’interpretazione resa in materia da parte della Regione Siciliana, ha stabilito che l’articolo 2 della Legge Regionale n. 29/2015 non pone alcun divieto alla possibilità di ricorrere alle procedure espropriative anche ai fini del conseguimento della disponibilità giuridica delle aree di sedime dell’impianto.

È stato, in particolare, affermato che la “l’impresa interessata alla realizzazione dell’impianto può dimostrare la disponibilità del suolo non solo attraverso gli atti negoziali (o i provvedimenti di concessione ed assegnazione) di cui al comma 2 ma anche attraverso le procedure espropriative di cui al comma 3. L’interpretazione meno restrittiva appare inoltre preferibile anche alla luce dei principi costituzionali: un’interpretazione che precludesse il ricorso alla procedura espropriativa per le aree di sedime sarebbe infatti in contrasto con l’art. 117 comma 3 Cost., nonché in contrasto col diritto dell’Unione Europea, che mostra un palese favor per la realizzazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile”.

Il T.A.R. adito, dunque, nel dichiarare illegittimi i provvedimenti per mezzo dei quali l’Amministrazione regionale aveva dichiarato improcedibili le istanze presentate in quanto non accompagnate da titoli di disponibilità delle aree interessate, ha altresì specificato che “la Regione non può introdurre limitazioni maggiori neanche con un atto legislativo, quale quello in esame, perché – come già precisato – l’art. 12 d.lgs. 387/2003 esprime un principio fondamentale, che va rispettato anche dal legislatore regionale nell’ambito della potestà legislativa concorrente”.

Si tratta di un risultato di grande rilievo che mette un punto fermo sull’interpretazione della disposizione regionale sopra richiamata, soprattutto in un momento, quale quello attuale, caratterizzato da un generale favor per la produzione di energia da fonti rinnovabili.