Banche Popolari, questa riforma non s’ha da fare
Molte sono le incognite che pesano sulla legge messa a punto nel 2015. Pioggia di ricorsi di soci, azionisti e associazioni di consumatori e lo spettro dell’incostituzionalità.
La riforma delle banche popolari appare sempre più in bilico. Infatti il provvedimento varato dall’ormai ex governo Renzi è approdato sul tavolo della Corte Costituzionale, a cui adesso spetta l’ultima parola.
A trascinare la riforma davanti ai giudici ci hanno pensato alcuni soci, le associazioni di azionisti di banche popolari, fra le quali Banca Popolare di Milano, Ubi Banca, Veneto Banca, Banco Popolare, Banca Popolare di Sondrio, e anche quelle dei consumatori, impugnando davanti al Tar del Lazio le disposizioni regolamentari adottate dalla Banca d’Italia alla stregua del decreto legge 3/2015.
«Il ricorso al Tar contro la circolare è stato presentato da alcuni soci delle banche, dalle associazioni di consumatori, da piccoli azionisti – spiega Sergio Di Nola, socio fondatore dello studio Cdra – ma in primo grado il Tar ha ritenuto che non ci fossero illegittimità nella circolare e per questo abbiamo presentato appello al Consiglio di Stato».
Lo studio Cdra ha agito per far dichiarare l’illegittimità della circolare della Banca d’Italia, nella parte in cui negava ai soci il diritto di rimborso e nella parte in cui vietava a questi Sla possibilità di organizzarsi in holding, per controllare le banche post trasformazione. «Questo era un punto non previsto dalla riforma», precisa Di Nola.
Tra gli avvocati che hanno impugnato la circolare prima davanti al Tar e poi dinanzi al Consiglio di Stato, ci sono anche quelli dello studio Marini, Ulisse Corea, Fausto Capelli e Francesco Saverio Marini.
«Noi ci siamo anche spesi affinché venisse sollevata la questione di legittimità costituzionale del decreto legge n. 3 del 2015, nella parte in cui impone (al di sopra della soglia di 8 miliardi di euro di attivo) la trasformazione della banca popolare in società per azioni e quella in cui prevede la limitazione del diritto al rimborso del valore della partecipazione al socio che voglia recedere», afferma Corea.
«L’obbligatoria trasformazione in Spa (rispetto alla quale la banca ha le uniche alternative della riduzione dell’attivo entro il limite massimo di 8 mld o della liquidazione) comporta un vero e proprio illegittimo esproprio ai danni dei soci delle banche popolari, in tal modo privati di tutti i diritti e poteri connessi al modello popolarecooperativo», prosegue l’avvocato.
Le norme impugnate, secondo il pool di avvocati dello studio Marini, sono quindi incostituzionali per la mancanza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall’articolo 77 della Costituzione per l’emanazione di un decreto legge, e per violazione del principio di gerarchia delle fonti.
Inoltre, deve considerarsi anche un terzo profilo: il decreto conferiva una delega alla Banca d’Italia ma non il potere di derogare al codice civile.
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