CDRA vince al TAR Sardegna per l’autorizzazione di un Parco eolico di oltre 120 MW
CDRA con un Team composto dagli Avv.ti Carlo Comandè, Enzo Puccio e Margherita Geraci ha ottenuto una importante vittoria dinanzi al TAR Sardegna, per un primario operatore del settore delle rinnovabili.
Il TAR Sardegna, con sentenza n. 347/2026, ha annullato alcune delle disposizioni del provvedimento con cui la Regione Sardegna, su impulso del medesimo TAR, aveva dato attuazione ad una Autorizzazione unica formatasi tacitamente ex art. 7 del D.L. n. 50/2022 nel corso del 2024, in data comunque anteriore alla entrata in vigore della L.r. n. 20/2024.
Il TAR ha rilevato come alcune delle prescrizioni introdotte dalla Regione Sardegna in seno alla Determinazione adottata al fine di dare esecuzione alla autorizzazione unica formatasi tacitamente ex art. 7 del D.L. n. 50/2022 fossero illegittime in quanto indebitamente estendevano al progetto le prescrizioni di cui alla L.r. n. 20/2024 ovvero, ancora, in quanto introducevano una serie di condizioni sospensive idonee a rendere di fatto inefficace e non attuabile il titolo autorizzativo.
In particolare, sotto un primo profilo di indagine, il TAR Sardegna ha preso le mosse dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 184/2025, laddove ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2 e comma 5 (quarto periodo) che imponevano di applicare la legge regionale n. 20 del 2024 anche ai procedimenti già conclusi, con il solo limite della modifica irreversibile dello stato dei luoghi. In virtù di tale presupposto, il TAR ha annullato il provvedimento nelle parti in cui l’Amministrazione regionale: 1. aveva dato rilievo alla non idoneità dell’area su cui ricade l’intervento ai sensi dell’Allegato C della L.R. 20/2024, con riferimento ai seguenti codici: s), u7), w), x), z), cc), jj); 2) aveva comunque (e contraddittoriamente) affermato l’inefficacia dei titoli già rilasciati per impianti ricadenti in aree non idonee; 3) aveva preteso di sospendere gli effetti dell’autorizzazione unica applicando, nei confronti della ricorrente, l’art. 3, comma 13 della L.R. 20/2024 che dispone espressamente come le disposizioni inerenti alla garanzia di cui al comma 7 del l’art. 3 si applichino, inter alia, anche “a tutti gli interventi di realizzazione di impianti FER per i quali non sia ancora stato comunicato l’inizio lavori”.
Con specifico riferimento alla garanzia il TAR ha osservato che “Anche tale previsione sopravvenuta, in virtù del principio tempus regit actum e di tutela dell’interesse dell’operatore economico alla realizzazione del proprio intervento, non doveva essere applicata dalla Regione, atteso che il progetto della ricorrente era ormai stato autorizzato secondo le sue caratteristiche tecniche specifiche, prima dell’entrata in vigore della riportata previsione limitativa”.
Sotto altro profilo, sono state annullate le ulteriori condizioni sospensive dell’efficacia del titolo formatosi tacitamente quali: 1. La clausola che condizionava gli effetti dell’autorizzazione unica già formata al rispetto delle condizioni ambientali; 2. la clausola che condizionava l’efficacia dell’autorizzazione unica alla previa stipula di un accordo con i Comuni interessati in ordine alle opere di compensazione.
Inoltre, è stata annullata la clausola che subordinava l’efficacia dell’autorizzazione unica al previo svolgimento delle procedure di esproprio ed al previo conseguimento delle concessioni sulle aree in cui dovranno passare le condotte elettriche di collegamento all’impianto. Il TAR ha osservato che, al contrario, soltanto il riconoscimento della piena efficacia del titolo autorizzativo consente lo svolgimento delle procedure di esproprio grazie all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, che deve precedere lo svolgimento della procedura e non essere subordinato (come fatto dalla Regione) al suo completamento. Allo stesso modo, non può ritenersi che la titolare dell’autorizzazione alla realizzazione del progetto possa ottenere le necessarie concessioni sulle aree in cui dovranno passare le opere di collegamento, quando l’Amministrazione regionale prevede che il titolo della medesima sia sospeso nei suoi effetti. Si trattava, dunque, di una misure che rendevano sostanzialmente impossibile per procedere nella realizzazione dell’impianto.

