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VIA nazionale – il CGARS sancisce la competenza esclusiva della Regione Siciliana, per mezzo delle soprintendenze, a rendere parere paesaggistico

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Con sentenza n. 348 del 30 maggio 2022, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha respinto il ricorso in appello promosso dal Ministero della Cultura (MIC) confermando quanto già deciso in primo grado dal TAR Sicilia Catania con sentenza n. 1611/2021.

Il giudizio aveva preso le mosse dall’avvenuta impugnazione del parere reso dal MIC in seno ad una procedura di VIA attivata da una società del gruppo ERG ed avente ad oggetto il repowering di un parco eolico già esistente ed operativo nel territorio della Regione Siciliana.

In particolare, nel corso della procedura di VIA era accaduto che tanto il MIC quanto la competente Soprintendenza ai BB.CC.AA., organo dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, avessero reso parere paesaggistico sul medesimo progetto.

Mentre il parere del MIC aveva prescritto lo stralcio di alcuni aerogeneratori previsti dal progetto, il parere della locale Soprintendenza era risultato pienamente positivo.

La società del gruppo ERG titolare del parco eolico, assistita in giudizio da CDRA con un team composto dal founding partner Avv. Carlo Comandè e dal partner Avv. Enzo Puccio, ha impugnato il parere del MIC contestandone l’incompetenza a pronunciarsi riguardo ad un’opera da realizzarsi in Sicilia, alla luce della specifica disciplina dettata dallo Statuto autonomistico che riconduce la materia della tutela del paesaggio tra quelle mediante le quali si esplicita la competenza legislativa esclusiva regionale ai sensi dell’art. 14 dello Statuto e delle sue norme di attuazione.

All’esito del doppio grado di giudizio è stata sancita l’incompetenza del MIC a rendere parere paesaggistico.

In particolare, il CGARS ha ribadito che “nel territorio siciliano, le competenze in materia di tutela del paesaggio, sebbene siano nella restante parte del territorio nazionale normalmente esercitate dall’attuale MIC e, per esso, dalle Soprintendenze locali, sono esercitate dalla Regione per il tramite delle Soprintendenze per i beni culturali e ambientali istituite con L.R. n. 80 del 1977 quali organi periferici dell’Assessorato competente” e ciò anche allorquando la valutazione di impatto ambientale sia da condurre in sede statale ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152 del 2006.