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Extraprofitti – CDRA e Fraccastoro vincono in Corte di Cassazione che sancisce la giurisdizione amministrativa

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Lo studio CDRA, con il founding partner Carlo Comandè e lo studio FRACCASTORO, con il founding partner Giorgio Fraccastoro hanno assistito con successo un gruppo di società appartenenti al gruppo ERG – operanti nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili e tradizionali – in un giudizio dinanzi alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione e vertente in merito alla nota questione sorta riguardo alla determinazione del perimetro di applicazione del contributo straordinario sui c.d. “extraprofitti” introdotto dall’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

Il team legale era altresì composto, per CDRA, dal partner Enzo Puccio e per FRACCASTORO dall’Avv. Clizia Calamita di Tria.

In particolare, con sentenze nn. 29072 e 29103 del 19 ottobre 2023 le Sezioni Unite, confermando quanto già statuito dal Consiglio di Stato sempre in accoglimento delle tesi spiegate dagli Studi legali, ha provveduto a sancire la giurisdizione del giudice amministrativo a decidere sui ricorsi proposti dagli operatori del settore della produzione e cessione di energia avverso il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 221978 del 17 giugno 2022, recante la «Definizione degli adempimenti, anche dichiarativi, e delle modalità di versamento del contributo straordinario, ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Definizione delle modalità per lo scambio delle informazioni con la Guardia di finanza», nonché avverso le relative Circolari attuative.

Si tratta del provvedimento emanato ai sensi del comma 5 dell’art. 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, volto a disciplinare le modalità di applicazione del c.d. “contributo straordinario” derivante dagli extra-profitti connessi alla produzione e vendita di prodotti energetici, che il Governo aveva introdotto al dichiarato fine di mitigare il “caro bollette” derivante dai rincari del costo d’acquisto del gas registrati a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, i quali si erano tradotti in un aumento delle bollette in capo agli utenti finali.

Le società hanno impugnato tale provvedimento e le susseguenti circolari attuative al fine di contestare il criterio di determinazione della base imponibile ivi individuato, in quanto inidoneo a distinguere tra prestazioni che danno luogo ad extra-profitti derivanti dalla produzione e vendita di prodotti energetici e redditi derivanti da altre prestazioni non riconducibili a tale tipologia.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha preso le mosse, in primo luogo, dalla pacifica natura di atto amministrativo del provvedimento direttoriale – come peraltro anche della circolare e della risoluzione impugnati – e dalla conseguente, ed altrettanto pacifica, facoltà del contribuente di avvalersi di una forma di tutela preventiva avverso i regolamenti/gli atti amministrativi generali – che precede quella azionabile dinanzi ai giudici tributari avverso gli atti impositivi/riscossivi “individuali” – che è del tutto legittimata ai sensi dell’art. 7, commi 1-4, cod. proc. amm. e dall’art. 7, comma 5, d.lgs 546/1992.

Inoltre, la SS.UU. hanno sottolineato come la giurisdizione amministrativa sussista in ragione della natura di atto autoritativo proveniente da una PA rinvenibile nel provvedimento direttoriale gravato, ove la discrezionalità del potere esercitato dall’Amministrazione procedente si evince anche dal fatto che la prescritta acquisizione obbligatoria del parere ARERA, non assumeva tuttavia valore vincolante, da ciò potendosi desumere la facoltà di scelta ponderale di interessi demandata al direttore dell’Agenzia delle entrate.

I giudizi adesso proseguiranno dinanzi al TAR Lazio per la loro definizione nel merito ovvero per la rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni di costituzionalità della norma proposte nei ricorsi, tenendosi altresì conto del fatto che la giustizia tributaria ha già sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 a seguito di alcuni contenziosi promossi dagli operatori avverso atti impositivi individuali.