Fondi Comunitari PO FESR 2007/2013 – Il C.G.A. chiarisce che ai sensi dell’art. 1 della L.r. 23/2008, recante “disposizioni per favorire lo sviluppo del settore industriale”, nella nozione di settore industriale rientra anche la cd. “industria dei servizi alla persona”.
Con sentenza n. 63/2016, il C.G.A., confutando l’interpretazione della normativa di riferimento prospettata dalla Corte dei Conti ed adottata dall’Assessorato alle Attività Produttive e dal T.A.R. Palermo, ha chiarito che l’art. 1 della l.r. n. 23/2008, nell’indicare i soggetti ammissibili, rinvia alla definizione comunitaria “del settore industriale e dei servizi” la quale implica la necessità di dovere fare riferimento non ad una nozione del “settore industriale e dei servizi” eventualmente ancorata a convincimenti tralaticii, ma ad una, corrispondente a quella che la stessa ha ora conseguito per effetto delle dinamiche di trasformazione economica maturate nell’ambito della cultura economica e di quella comunitaria le quali si sono, da decenni, orientate ormai a ritenere quel settore delle attività economiche pacificamente comprensivo anche della cd. “industria dei servizi”.
Scarica la sentenza