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Concorso pubblico – Illegittimità del giudizio espresso dalla Commissione di concorso nel caso in cui sussista una situazione di incompatibilità di cui all’art. 51 c.p.c. tra uno dei commissari ed il candidato.

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Con sentenza n. 3059 del 9 marzo 2016 il TAR Lazio – Roma, sez. III, ha dichiarato la illegittimità della valutazione resa in sede di concorso pubblico da parte di una Commissione il cui Presidente aveva un contenzioso in corso con il candidato/ricorrente, già instaurato sin dall’epoca della predetta valutazione. Il componente della Commissione, essendo a conoscenza di tale contenzioso, infatti, avrebbe dovuto astenersi dal giudizio (cfr. già TAR Lazio, III, ord. n.4368 del 2014), ricorrendo causa di incompatibilità, ex art.51 c.p.c., estensibile, in virtù del principio costituzionale di imparzialità, a tutti i campi dell’azione amministrativa (cfr. Cons. Stato, VI, n.325 del 2015).

Il TAR Lazio – Roma ha altresì statuito che in tali ipotesi l’Amministrazione deve procedere ad un riesame del predetto giudizio, con la precisazione che a ciò deve provvedere una differente Commissione.

 

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