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Rinnovabili: illegittima l’archiviazione delle istanze pendenti per la quali non sia stata dichiarata l’attualità dell’interesse al rilascio dell’autorizzazione unica

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Il T.A.R. Palermo, con sentenza della II sezione n. 417 del 12 febbraio 2016, ha dichiarato illegittimi i provvedimenti con cui l’Assessorato Energia della Regione Siciliana aveva richiesto alle società titolari di istanze ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 una dichiarazione di “attualizzazione” dell’interesse al rilascio dell’autorizzazione unica alla realizzazione e gestione dei relativi impianti fotovoltaici e, in mancanza di tale dichiarazione, aveva archiviato le suddette istanze, precisando altresì che “la p.a. non può alterare l’ordine di trattazione in conferenza di servizi delle istanze pervenute ed ancora pendenti, in spregio al criterio cronologico di presentazione”.

 

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