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Appalto di Servizi – Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

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Il TAR Sicilia – Palermo, sez. I, con sentenza n. 1175 del 20 maggio 2015 ha chiarito come in capo alle stazioni appaltanti non sussista l’obbligo di applicare tassativamente le formule matematiche indicate nell’art. 286 del DPR n. 207/2010 per la determinazione del punteggio da attribuire all’elemento “prezzo” dell’offerta, dalle quali ben possono discostarsi, alla sola, rilevante, condizione che la metodologia adottata sia tale da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l’offerta più vantaggiosa.

 

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