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CDRA vince per TERNA al CGARS nel giudizio sull’allocazione dei costi per i lavori delle rete tramviaria di Palermo

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Con sentenza n. 587 del 18 settembre 2023, il Consiglio di Giustizia Amministrativa, in pieno accoglimento dell’appello proposto da Terna, difesa dall’avv. Carlo Comandè, ha statuito nel senso di ritenere che gli oneri economici per la risoluzione dell’interferenze gravano unicamente in capo all’ente aggiudicatore, annullando pertanto i provvedimenti con i cui il Comune di Palermo aveva preteso di imporre tali costi – stimati in circa 8 milioni di euro – alla Società ricorrente.

La vicenda originava infatti dalle pretesa del Comune di Palermo di addossare interamente i costi inerenti la realizzazione della rete tramviaria in capo agli enti gestori, in ragione di una errata applicazione della disciplina recata dal Codice della strada e di una lettura, rivelatasi completamente erronea, dell’art.27 del Codice dei contratti pubblici.

Sul punto, ribaltando quando in primo grado statuito dal Tar, il CGARS, accogliendo integralmente le ragioni della Società ricorrente, ha riconosciuto la prevalenza, nell’ambito dei lavori pubblici, dell’art.27 del Codice degli appalti sul Codice della Strada, fornendone altresì una corretta interpretazione tale da escludere oneri economici per gli enti gestori investiti dalla progettualità’ dell’opera pubblica.

Per l’effetto, il Massimo Consesso della giustizia amministrativa siciliana ha quindi annullato i provvedimenti con cui l’Amministrazione aveva inteso addossare costi non dovuti in capo alle società interessate, determinando la riapertura della conferenza di servizi propedeutica all’avvio dei lavori di realizzazione delle rete tramviaria.