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Violazione dei presupposti procedurali del finanziamento: la giurisdizione del G.A.

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Con la sentenza n. 2871/2016 il T.A.R. Lazio ha dichiarato la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in una controversia inerente la corresponsione di finanziamenti pubblici, sul presupposto che oggetto del ricorso era la violazione dei presupposti procedurali del finanziamento. Con la medesima sentenza, inoltre, il T.A.R. ha affermato il principio che, con riferimento ai finanziamenti di cui al D.M. 593/2000, l’esperto incaricato di verificare la corretta esecuzione del progetto non può riconsiderare la congruità dei costi ammessi a finanziamento, già riscontrata preventivamente.

 

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