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Decentramento di una sede farmaceutica – Doveroso far precedere il diniego da preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L. n. 241/1990

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Il TAR Sicilia Palermo, con decisione n. 949 del 24 aprile 2018 ha ritenuto illegittimo il provvedimento con il quale il Comune di Palermo aveva denegato il decentramento di una sede farmaceutica, in difetto della preventiva comunicazione di un preavviso di rigetto alla Farmacia interessata ai sensi dell’art. 10 bis della L. n.241/1990.

Ed infatti, secondo i giudici Palermitani il provvedimento di diniego del decentramento non può considerarsi quale “atto vincolato”, mentre la previa comunicazione del diniego è doverosa, al fine di consentire alla farmacia istante la piena partecipazione al procedimento riguardante la propria istanza, secondo le modalità previste per legge, dato il carattere certamente discrezionale del provvedimento finale adottato.

 

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