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Esclusione per mancata attestazione conformità al capitolato

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L’esclusione del concorrente fondata su un dato meramente formale (i.e. mancata produzione di dichiarazioni di conformità del materiale offerto) è in contrasto con il principio di tassatività delle clausole di esclusione di cui all’art. 46, comma 1 bis dlgs n. 163/2006. Così ha stabilito il T.A.R. Puglia – Bari, obbligando di conseguenza la stazione appaltante a procedere al riesame della posizione del concorrente illegittimamente escluso al fine di verificare la conformità sul piano sostanziale del materiale offerto alla lex specialis di gara, anche in considerazione della innovativa regola di generale sanabilità delle irregolarità (essenziali e non) dettata dagli artt. 38, comma 2bis e 46, comma 1 ter dlgs n. 163/2006.

 

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