TAR Palermo ribadisce il proprio orientamento in tema di regolarizzazione ex art. 38 comma 2 bis del D.Lgs. 163/2006.
Il TAR Palermo, con ordinanza cautelare n. 1075 del 9 ottobre 2015, ha affermato, in conformità a precedenti pronunce, che le Stazioni Appaltanti possono procedere al calcolo della soglia di anomalia per l’individuazione dell’aggiudicatario di una procedura ad evidenza pubblica, soltanto, dopo aver, correttamente, esperito il procedimento di regolarizzazione documentale di cui all’art. 38 comma 2 bis del Codice degli appalti.
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