Principali misure contenute nel decreto legge n. 23 del 8 aprile 2020
Proseguendo nell’adozione di misure straordinarie volte a contrastare l’impatto economico della grave situazione emergenziale in atto, il Governo ha adottato il Decreto-Legge n. 23 del 8 aprile 2020 che introduce:
- facilitazioni per l’accesso al credito delle imprese e sostegno alla liquidità, all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti;
- misure volte a garantire la continuità delle aziende nella fase emergenziale in atto;
- rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica;
- misure di agevolazione in materia fiscale, con differimento di alcuni adempimenti fiscali e tributari per lavoratori ed imprese;
- ulteriori disposizioni in materia di giustizia e di sport.
Tali misure vanno ad aggiungersi a quelle già introdotte dal D.L. “CuraItalia”.
Vediamo in sintesi le principali misure di interesse.
1. Misure di accesso al credito per le imprese
Lo Stato fornisce garanzia pubblica per circa € 200 mld, tramite la SACE Simest (specializzata in materia di export e di internazionalizzazione, facente parte del gruppo Cassa Depositi e Prestiti), a favore di istituti bancari che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma, a determinate condizioni:
- Per imprese con oltre 5.000 dipendenti con fatturato inferiore ad € 1,5 mld – garanzia al 90%;
- Per imprese con oltre 5.000 dipendenti con fatturato ricompreso tra € 1,5 mld e € 5 mld – garanzia al 80%; con fatturato superiore ai € 5 mld – garanzia al 70%.
- L’importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato per l’anno 2019 oppure il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda;
- Per le P.M.I., soggetti individuali e partite Iva, lo Stato ha disposto copertura per garanzie fino a € 30 mld, con accesso gratuito ma subordinato che sia stata esaurita la capacità di accesso al Fondo Centrale di Garanzia per le p.m.i. (di cui è stata aumentata la dotazione finanziaria).
2. Misure per garantire la continuità delle Imprese
Sono state adottate misure al fine di garantire la validità dei contratti conclusi mediante strumenti informativi o telematici in ambito bancario, così garantire la continuità delle imprese nel periodo di emergenza in atto.
Sempre al fine di garantire la continuità delle imprese, è stato previsto:
- La sospensione dell’applicazione della disciplina del Codice civile in merito alle ipotesi di riduzione del capitale sociale sino al 31 dicembre 2020;
- La possibilità, nella redazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, di ricorrere al criterio di valutazione delle voci nella prospettiva della continuità dell’attività ai sensi dell’art. 2423-bis, co. 1 n. 1, c.c., ove ciò risulti nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso (anche se non approvato) in data anteriore al 23 febbraio 2020;
- Sospensione della disciplina della postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci sino al 31 dicembre 2020;
- Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito, a favore dei debitori e obbligati, per il periodo 9 marzo 2020 – 30 aprile 2020 e sospensione della pubblicazione di protesti e contestazioni elevate dal 9 marzo 2020 sino al 9 aprile 2020, da parte delle Camere di Commercio;
3. Misure di tutela dei Settori di Rilevanza Strategica.
Sono state introdotte norme specifiche volte a rafforzare, nel contesto attuale, i poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, quali ad esempio:
- Ampliamento dell’ambito di intervento della disciplina c.d. golden power con obbligo di preventiva notifica ed autorizzazione alle operazioni rilevanti, relative tra gli altri ai settori finanziario, creditizio ed assicurativo, alle infrastrutture e tecnologie critiche, tra cui energia, trasporti, acqua e salute;
- Abbassamento delle soglie rilevanti per le comunicazioni prescritte ai sensi dell’art. 120 TUF;
4. Agevolazioni di natura fiscale e contabile.
In aggiunta alle misure già previste nel D.L. “CuraItalia”, sono state adottate norme urgenti per il differimento di alcuni adempimenti fiscali e tributari da parte di imprese e lavoratori; in particolare:
- Sospensione del versamento di IVA, ritenute e contributi previdenziali ed assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria, per soggetti che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo ed aprile 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta, ove ricavi e compensi non siano superiori ad € 50 mln nel periodo di imposta precedente (con ricavi superiori ad € 50 mln, la soglia della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi è pari ad almeno il 50%); tali importi andranno versati, senza applicazione di penali ed interessi, entro il 30 giugno 2020 oppure in un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020;
- Estensione del periodo di sospensione per i versamenti delle ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo, di cui all’art. 62 del D.L. “CuraItalia”, anche per le scadenze dei mesi di aprile e maggio 2020;
- Rimessione in termini per i versamenti verso le amministrazione pubbliche, di cui all’art. 60 del D.L. “CuraItalia”, se effettuati entro il 16 aprile 2020;
- Proroga dei termini per l’invio della Certificazione Unica al 30 aprile 2020;
- Estensione del credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro all’acquisto di materiale di protezione individuale (mascherine, occhiali protettivi ecc.);
5. Misure in materia di Giustizia.
In materia di giustizia, è stato previsto:
- Il differimento dell’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza al 1 settembre 2021;
- L’improcedibilità delle richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza, ove presentate nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, fatta eccezione per quelle presentate dal pubblico ministero con richiesta di emissione di provvedimenti cautelari e conservativi a tutela del patrimonio dell’impresa.
- Il prolungamento del periodo di sospensione delle udienze e dei termini nell’ambito di tutti i procedimenti civili e penali, di cui all’art. 83 del D.L. “CuraItalia”, sino al 11 maggio 2020;
- Proroga del termini per la notifica del ricorso principale, incidentale e per motivi aggiunti nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo sino al 3 maggio 2020;
- L’ulteriore proroga della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza, di cui all’art. 103 del D.L. “CuraItalia” sino al 15 maggio 2020;
- Nell’ambito dei procedimenti di concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione del debito, viene previsto:
- La sospensione dei termini per gli adempimenti, in caso di procedura già omologata, nel periodo 23 febbraio 2020 – 31 gennaio 2020;
- In caso di procedura non omologata, possibilità di chiedere un termine sino a 90 giorni per la presentazione di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ovvero di un nuovo accordo di ristrutturazione del debito;
- Possibilità di prevedere un differimento di tutti termini di adempimento per un periodo non superiore a 6 mesi rispetto alle scadenze originarie;
- Possibilità di chiedere una proroga ulteriore rispetto a quella già concessa ai sensi dell’art. 161 co. VI L.fall. ovvero ai sensi dell’art. 182-bis L.fall.
L’impatto e la portata delle singole misure sopra sinteticamente descritte sarà oggetto di opportuni approfondimenti da parte del nostro team nei giorni a venire.