Sulla tempestività del rinnovo dell’attestazione SOA
In accoglimento del ricorso proposto dallo studio CDRA, per un operatore del settore, il T.A.R.S. Palermo con l’ordinanza cautelare n. 443 del 17 maggio 2018 ha sospeso l’efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura ad evidenza pubblica indetta da GESAP per l’affidamento dei lavori di “Realizzazione di una copertura con impianto fotovoltaico presso l’area di parcheggio P6 e l’area di parcheggio a servizio del Nuovo Centro Direzionale dell’Aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo”.
In particolare, con l’ordinanza in commento il T.A.R.S. Palermo, in accoglimento di quanto sostenuto da CDRA con il socio Carlo Comandè ed i senior associate Filippo Morici e Serena Caradonna, nel solco del granitico orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, ha avuto modo di rilevare come il principio di ultrattività del certificato SOA operi, esclusivamente, allorquando il rinnovo dell’attestazione di qualificazione sia intervenuto tempestivamente ai sensi di quanto disposto dall’art. 76 comma 5 del DPR n. 207/2010 (almeno 90 giorni prima della scadenza).
Sempre con la predetta pronuncia, poi, il Tribunale amministrativo ha respinto l’eccezione di tardività nella proposizione del ricorso per violazione dell’art. 120 comma 2 bis del D.Lgs. n. 104/2010 dedotta da parte resistente, chiarendo, altresì, quale sia l’ambito di applicazione della suddetta disposizione normativa.
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