Appalto di servizi di brokeraggio assicurativo – costi relativi alla sicurezza aziendale – sussiste l’obbligo di dichiararli nell’offerta economica
Con sentenza n. 19/2016 il TAR Liguria, sulla scorta dell’insegnamento dell’Adunanza Plenaria (decisioni nn. 3 e 9/2015), ha stabilito che ai sensi dell’art. 87 comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 sussiste l’obbligo per i concorrenti all’aggiudicazione di un appalto di servizi di brokeraggio a dichiarare l’ammontare dei costi relativi alla sicurezza aziendale, risultando irrilevante la natura di appalto di servizi di natura “intellettuale” ove la Stazione appaltante nella legge di gara abbia espressamente posto tale vincolo in capo ai partecipanti; proprio tale “autovincolo”, assunto dalla Stazione appaltante con la legge di gara, esclude nel caso di specie la possibilità di far ricorso al “soccorso istruttorio”.
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