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CDRA ottiene la conferma della sospensione della riforma sulle banche popolari

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Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3645/2018, in accoglimento della istanza cautelare formulata dallo studio CDRA con il partner Avv. Carlo Comandè – assistito nel giudizio dal senior associate Avv. Enzo Puccio – in codifesa con gli Avv.ti Allegro Pontani e Zanchetti, nell’interesse di alcuni privati soci di Banche popolari, conferma la sospensione dell’efficacia del termine di trasformazione delle Banche popolari in Società per azioni, che si protrarrà sino alla decisione della causa la quale sarà trattata nell’udienza pubblica fissata per il 18 ottobre 2018.

In particolare, la vicenda nasce dalla c.d. riforma delle Banche Popolari introdotta con D.L. n. 3/2015, poi convertito con Legge n. 33/2015, in forza della quale le Banche popolari “singole” o “capogruppo” che superino la soglia di attivo di 8 miliardi di euro sono tenute a trasformarsi in S.p.A.

Oggetto del contendere è il 9° aggiornamento alla Circolare n. 285/2013, emanata dalla Banca d’Italia per disciplinare l’iter di trasformazione, laddove, con riferimento alle operazioni societarie di scissione e cessione di rapporti giuridici susseguenti all’applicazione della citata normativa, si stabilisce che “non saranno ritenute in linea con la riforma operazioni da cui risulti la detenzione, da parte della società holding riveniente dalla ex “popolare”, di una partecipazione totalitaria o maggioritaria nella S.p.A. bancaria o, comunque, tale da rendere possibile l’esercizio del controllo nella forma dell’influenza dominante”.

In forza di tale previsione, si vieta agli attuali soci delle Banca Popolari di costituirsi, con qualsivoglia forma societaria (non solo cooperativa ma anche capitalistica) al fine di operare sul mercato azionario la scalata delle S.p.A. rinvenienti dalla trasformazione delle popolari di cui gli stessi sono soci al fine di acquisirne il controllo.

Quindi gli attuali soci delle Banche popolari si vedrebbero estromessi dalla possibilità di mantenere, utilizzando un diverso tipo di governance, il controllo della nuova S.p.A. sorta a seguito della trasformazione.

Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 5383/2016, nel rimettere la questione alla Corte Costituzionale riguardo a profili diversi da quello sopra esposto (ad. es. esercizio illegittimo del potere di decretazione d’urgenza al fine di introdurre la riforma delle Banche popolari in asserita violazione dell’art. 75 Cost., poi rigettata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 99/2018),  era già entrata nel merito della questione ritenendo fondata la censura avanzata dai ricorrenti in quanto “la predetta limitazione risulta priva di base legislativa e appare, oltre che non necessaria per realizzare le finalità della riforma, foriera di un’irragionevole disparità di trattamento tra i soci delle ex popolari (privati della possibilità di esercitare il controllo) e ogni altro soggetto che partecipi al capitale azionario (cui, invece, tale possibilità resta riconosciuta)”.

 

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