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CDRA ottiene l’annullamento del parere negativo della Soprintendenza in relazione ad un impianto agrivoltaico da 60 MW

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Il TAR Palermo, in pieno accoglimento delle censure mosse da CDRA con il partner Carlo Comandè e la Senior Associate Serena Caradonna ha precisato con estrema chiarezza che nell’attuale contesto normativo non è previsto alcun automatismo ostativo alla realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile in presenza di un vincolo paesaggistico.

La sentenza, ottenuta da CDRA, appare molto interessante perché passa in rassegna le recenti pronunce del Consiglio di Stato, che pongono l’accento sul favor per la massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili del diritto euro-unitario e nazionale, e sull’inesistenza di una primazia dell’interesse a protezione degli interessi paesaggistici.

Inoltre, è stato rimarcato, in modo netto, che nell’attuale contesto normativo la fascia di 500 metri da un bene vincolato, prevista dall’art. 20 comma 8 lett. c-quater del D. Lgs. 199/2021 per individuare le aree “idonee”, non può essere strumentalizzata dalle Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli paesaggistici per ritenere, a contrario, le aree all’interno della predetta fascia come “aree non idonee”, automaticamente ostative alla realizzazione di impianti fotovoltaici.