CDRA ottiene l’applicazione della definizione agevolata con riferimento ai canoni relativi ad una concessione demaniale inerente un porto
CDRA, con i founding partner Carlo Comandè e Sergio Di Nola, e in codifesa con l’Avv. Luigi Maria D’Angiolella, ha ottenuto un’importante pronuncia del Tribunale di Napoli in tema di applicazione della definizione agevolata dei contenziosi inerenti il pagamento dei canoni demaniali pendenti alla data del 15 agosto 2020, prevista dall’art. 100, comma 7, del d.l. n. 104 del 2020.
Il Tribunale, in particolare, con sentenza del 9 giugno 2025, ha ritenuto che la modifica, apportata in sede di conversione, all’art. 100, comma 7, del d.l. n. 104 del 2020, che ha circoscritto l’ambito di applicazione della definizione agevolata al contenzioso relativo alle sole “pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi“, non trova applicazione retroattiva, ma deve considerarsi efficace solo a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione n. 126/2020, ovvero dal 14 ottobre 2020, con la conseguenza che fino a tale data l’agevolazione risultava applicabile anche alle concessioni, come quella della società attrice, aventi ad oggetto aree e specchi acquei.
Nello specifico, ad avviso del Tribunale, avendo la concessionaria presentato tempestivamente, e nella vigenza del testo originario dell’art. 100, comma 7, del d.l. n. 104 del 2020, l’apposita domanda prevista dalla norma, “in tale momento, la società ha acquisito il diritto soggettivo ad ottenere la definizione agevolata mediante il pagamento dell’importo del 30% del dovuto nel termine indicato dal comma 8 (30.09.2021)” e tale diritto soggettivo deve considerarsi ““insensibile” ai successivi mutamenti della disciplina”.