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Contestazione di progetti o strumenti urbanistici – Interesse ad agire – Non è sufficiente dimostrare la mera vicinitas

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Il T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, con decisione n. 1550 del 29 giugno 2016 ha precisato come occorra differenziare i ricorsi aventi ad oggetto l’impugnazione di titoli abilitativi, per la cui legittimazione all’impugnazione è sufficiente la sussistenza del requisito della vicinitas, da quelli aventi ad oggetto la contestazione di progetti o strumenti urbanistici, relativamente ai quali è, invece, necessaria la sussistenza di specifici profili di danno (per tutte con ampi richiami giurisprudenziali Consiglio di Stato, IV, 18 dicembre 2013, n. 6082); ed infatti, con riferimento ove l’oggetto del giudizio sia riconducibile alla seconda fattispecie, la mera vicinitas (ossia la situazione di stabile collegamento esistente tra la proprietà del ricorrente e quella interessata dal provvedimento censurato) non è sufficiente a fondare l’interesse all’impugnativa, occorrendo che il ricorrente alleghi e dimostri anche l’esistenza di uno specifico e concreto pregiudizio derivante dagli atti impugnati. Ciò, per evitare che un’eccessiva dilatazione del concetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., con riferimento ai piani urbanistici, consenta l’impugnativa anche ai titolari di un interesse di mero fatto (tra le altre Consiglio di Stato, IV, 16 luglio 2015, n. 3579).

 

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