D.P.C.M. 22 marzo 2020 – Effetti sui Contratti di O&M
Come noto, con D.P.C.M. del 22 marzo 2020, come modificato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 marzo 2020, è stata disposta la chiusura di molte attività commerciali, produttive ed industriali, ad eccezione di quelle individuate nell’Allegato 1 al D.P.C.M. (1) (le c.d. “Attività Essenziali”). A tali misure, efficaci dal 23 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020, si sono aggiunte quelle adottate dalle Autorità locali a livello regionale (2).
È stato inoltre previsto l’esclusione della sospensione per le «attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1» nonché dei servizi di pubblica utilità”.
In un simile contesto, occorre valutare l’impatto che tali misure spiegano sull’attività svolta dagli appaltatori di servizi di manutenzione e gestione degli impianti di produzione di energia elettrica (Operation & Maintenance – in breve “O&M”), che non viene espressamente elencata dai citati provvedimenti tra le Attività Essenziali.
Tra queste ultime, infatti, viene indicata come essenziale l’attività di “fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata”, a cui l’attività di O&M è chiaramente strumentale e funzionale, posto che garantisce la produttività degli impianti e la loro messa in sicurezza. Per l’effetto, l’attività di O&M deve senz’altro includersi tra le attività considerate essenziali ad assicurare la continuità della filiera.
Parimenti, e forse a maggior ragione, deve includersi tra le attività strumentali a quella di fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata” anche l’attività di manutenzione straordinaria degli impianti di produzione di energia elettrica.
A carico dell’esercente di attività O&M, tuttavia, vi è l’onere di comunicare “al Prefetto della provincia dove è ubicata la sede produttiva, nella quale sono indicate specificatamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività̀ consentite”. L’esercente dovrà dunque comunicare al Prefetto competente – da individuarsi in ragione dell’ubicazione dell’impianto dove vengono prestati i servizi – l’impresa beneficiaria di tale attività di manutenzione, funzionale appunto alla continuità della filiera.
Il meccanismo così delineato, come confermato nella Circolare del Ministero dell’Interno n. 153530/117 del 23 marzo 2020, non introduce una forma di preventiva autorizzazione da parte del Prefetto competente; pertanto, l’esercente attività di O&M può legittimamente proseguire con la propria attività, avendo inviato la predetta comunicazione, salvo l’adozione da parte dell’attività prefettizia di un eventuale provvedimento di sospensione.
Infine, sempre al fine di contenere l’epidemia in atto, l’esercente attività di O&M sarà comunque soggetto al rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza applicabile e, congiuntamente all’impresa committente, sarà tenuto ad osservare le disposizioni contenute nel “protocollo condiviso di regolamentazione delle misure di contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro”, siglato in data 14 marzo 2020 tra il Governo e le parti sociali.
Pertanto, la prosecuzione di attività di O&M è consentita ai sensi del D.P.C.M. 22 marzo 2020, fermi gli adempimenti a carico dell’esercente di cui si è detto.
Sotto diverso profilo, l’eventuale impossibilità a svolgere tale attività – in ragione di circostanze comunque derivanti dall’emergenza sanitaria in atto che impediscano o ritardino la prestazione delle attività di O&M – di certo ricade nelle ipotesi di impossibilità della prestazione per fatto non imputabile all’esercente. Tra le cause di impossibilità, infatti, devono annoverarsi eventuali provvedimenti assunti dall’autorità amministrativa, giudiziaria e/o provvedimenti di natura legislativa.
Occorrerà, tuttavia, una valutazione caso per caso al fine di valutare l’effettiva impossibilità a rendere la prestazione, ove realmente riconducibile all’emergenza in atto.