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Farmacie – Competenza del comune in materia di decentramento delle sedi farmaceutiche

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Illegittimità del diniego di decentramento motivato a causa del difetto dell’atto di pianificazione generale delle sedi farmaceutiche

Il TAR Sicilia Palermo, sez. III, con sentenza n. 3226/2015, dopo aver chiarito che la competenza in materia di decentramento delle farmacie è dell’ente locale e non della Regione, e ciò sulla base del combinato disposto dell’art. 5, comma 2, della l. 8 novembre 1991, n. 362 e dell’art. 11, comma 1, lettera c), del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella l. 24 marzo 2012, n. 27, ha altresì precisato che ai sensi dell’art. 5, comma 2, della l. n. 362/1991, il procedimento di decentramento delle farmacie esistenti è individuale, ovverosia è rapportato alle esigenze della singola farmacia e, conseguentemente, prescinde dalla pianificazione generale, la cui carenza non può legittimamente integrare presupposto per il rigetto dell’istanza di decentramento.

Ed infatti, lo scopo della richiamata normativa è quello di risolvere il problema del singolo farmacista, che intende spostarsi dalla propria sede, consentendogli di trasferirsi in una zona di nuovo insediamento abitativo carente di assistenza. In tali casi è, in particolare, necessario uno strumento celere, che non richieda i tempi lunghi della pianificazione generale, e consenta di tutelare in tempi accettabili l’interesse del singolo, contemperandolo adeguatamente con quello generale alla quanto più possibile omogenea distribuzione del servizio sul territorio comunale.

 

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