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Il TAR Palermo annulla il Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella Provincia di Trapani

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Il T.A.R. Palermo, sez. I, con sentenze n. 1872 e 1873 del 3 settembre 2018, accogliendo i ricorsi proposti dal Comune di Petrosino e dal Comune di Calatafimi Segesta, rappresentati e difesi da CDRA con il socio Carlo Comandè, ha annullato il Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 della Provincia di Trapani, sul presupposto che “la fase procedimentale prodromica finalizzata a consentire la partecipazione degli enti locali nella disciplina del Piano, risulta di fatto essere obliterata come reso palese dai conclamati errori ricognitivi del territorio denunciati anche dal comune ricorrente”.

In particolare il TAR Palermo ha accolto la prospettazione dei Comuni ricorrenti secondo cui la fase procedimentale prevista dall’art. 144 D. Lgs. 42/2004 e caratterizzata dalla “concertazione istituzionale” tra gli interlocutori di parte pubblica (le regioni e gli enti locali) ha la funzione di verificare la coerenza del piano paesaggistico con gli strumenti urbanistici dei comuni, oltre che a semplificare le fasi successive e prevenire eventuali conflitti. Pertanto, la partecipazione degli enti locali interessati non può ridursi ad una mera partecipazione procedimentale funzionale all’istruttoria condotta unilateralmente dalla Regione, ma occorre che i contributi offerti in sede di concertazione istituzionale trovino effettivo riscontro e previsione nelle disposizioni del Piano adottato.

Pertanto, in conseguenza dell’annullamento, e in linea con le statuizioni del T.A.R. Palermo, l’Assessorato dei Beni Culturali dovrà procedere nuovamente all’adozione del Piano Paesaggistico, coinvolgendo nella fase di consultazione gli enti locali territorialmente interessati e tenendo conto questa volta del loro contributo al fine di garantire la coerenza del piano con le caratteristiche del territorio da normare e con gli strumenti urbanistici dei comuni.

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