Il TAR Palermo conferma la sospensione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 della Provincia di Trapani anche relativamente alle disposizioni introdotte dal nuovo decreto di adozione emanato il 15 giugno 2017
Il T.A.R. Palermo, sez. I, con ordinanze nn. 1274 e 1275 del 27 ottobre 2017 ha sospeso il nuovo decreto di adozione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 della Provincia di Trapani, n. 2694 del 15 giugno 2017, con il quale l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ha sostituito il precedente D.A. n. 6683 del 29 dicembre 2016 (già sospeso nei confronti del Comune di Petrosino con ordinanza n. 843 dell’8 giugno 2017) e le relative norme di attuazione, impugnate rispettivamente dal Comune di Calatafimi Segesta e dal Comune di Petrosino, rappresentati e difesi da CDRA in persona del socio Carlo Comandè, sul presupposto che “le “prescrizioni di tutela”, ossia le specifiche e puntuali disposizioni relative a ben individuati “beni paesaggistici” (come tipologicamente enucleati nell’art. 134), ostano, sin dall’adozione del Piano, alla realizzazione di “interventi” di segno contrario, laddove le più generali “previsioni”, ossia gli indirizzi di massima stabiliti dal Piano, acquistano cogenza (e prevalgono sulla configgente pianificazione territoriale ed urbanistica) solo con l’approvazione del Piano”, ed evidenziando, che “appare apprezzabile in questa sede, ed allo stato, il dedotto danno grave ed irreparabile prospettato dal Comune ricorrente per cui, nei limiti suddetti, la domanda cautelare va accolta sussistendo altresì sufficiente fumus boni iuris”.
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