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Appalti pubblici – Disciplina della revisione periodica del prezzo

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Con sentenza n. 969 del 15 febbraio 2017 il T.A.R. Campania – Napoli, sez. V, muovendo da una fattispecie ove l’impresa esecutrice di un servizio aveva chiesto all’Amministrazione di operare l’aggiornamento dei prezzi di un contratto oggetto di proroga, ha chiarito una serie di principi afferenti alla disciplina della revisione periodica dei prezzi negli appalti pubblici ex art. 115 d.lgs. n. 163/2006 (secondo cui tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo), ed in particolare che:

  1. la revisione prezzi è ammessa qualora vi sia stata mera proroga e non un rinnovo del rapporto contrattuale, consistendo la prima nel solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall’atto originario mentre il secondo scaturisce da una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, che può concludersi con l’integrale conferma delle precedenti condizioni o con la modifica di alcune di esse se non più attuali, essendo in questo caso intervenuti tra le parti atti successivi al contratto originario con cui, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, sia stato dato corso tra le parti a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto identico a quello originario, senza avanzare alcuna proposta di modifica del corrispettivo
  2. la norma di cui all’art. 115 d.lgs. n. 163/2006 ha natura imperativa, per cui si inserisce automaticamente e prevale addirittura sulla regolamentazione pattizia, cosicché nessuna preclusione è configurabile in ordine al diritto che trova titolo e disciplina nella legge;
  3. data la natura di debito di valuta propria del compenso a titolo di revisione dei prezzi in materia di contratti ad esecuzione periodica o continuativa, lo stesso è soggetto alla corresponsione degli interessi di mora per ritardato pagamento dal momento in cui sono dovuti e sino all’effettivo soddisfo, in applicazione del d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.

 

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