Drop us a Line

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer ux adipis cing elit, sed

NAME@YOURSITE.COM

en
it

CDRA con D’Angiolella e Torino ottiene al TAR Campania una Innovativa sentenza in materia di validità temporale della VIA

Share on:

Con sentenza n. 1327 del 1 marzo 2021 il TAR Campania Napoli ha espresso alcuni fondamentali ed innovativi principi volti a chiarire il regime dell’efficacia temporale dei pareri VIA rilasciati prima della entrata in vigore del d.lgs. 4/2008, che ne ha introdotto la validità quinquennale in sede di modifica della disciplina di cui al D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell’Ambiente).

Il giudizio era stato promosso da una società titolare di una concessione demaniale per la realizzazione di un porto turistico, la quale si era vista contestare dall’Amministrazione regionale l’avvenuta scadenza della validità del parere VIA da questa conseguito nel 2009.

La società, difesa da CDRA con il founding partner Carlo Comandè e con il Senior Associate Enzo Puccio, e dagli Avvocati Luigi D’Angiolella e Andrea Torino ha impugnato gli atti regionali ponendo in evidenza come al parere VIA ottenuto dalla società concessionaria nel 2009 non trovasse applicazione il limite di validità quinquennale introdotto con d.lgs. n. 4/2008.

In particolare, la tesi della società concessionaria si basava sul dato fattuale derivante dall’attivazione dell’iter conclusosi con il Decreto VIA del 2009 già mediante la presentazione dell’istanza di verifica di assoggettabilità (c.d. screening), avvenuta nel 2005 in vigenza della pregressa disciplina di cui al DPR 12 aprile 1996 (la quale non prevedeva un termine di validità della VIA) e, ancora, su quello giuridico in forza del quale lo screening integra, con riferimento alle opere per le quali non sia prescritto l’obbligo di diretta attivazione della procedura per il rilascio del parere VIA, la fase introduttiva del più complesso procedimento di VIA il cui avvio è condizionato all’esito dello screening medesimo.

Il TAR Campania, dopo aver proceduto ad un’ampia ricostruzione del quadro normativo, nazionale e comunitario, che disciplina la materia e, in particolare, dopo averne descritto l’evoluzione sino alla introduzione del limite quinquennale di validità della VIA da parte del D.Lgs. n. 4/2008, ha ritenuto di accedere alla tesi difensiva esposta dalla società, in quanto “con riguardo alle opere per le quali non sia obbligatoriamente prescritta la V.I.A., la valutazione dell’impatto ambientale deve avvenire nell’ambito di un articolato modulo procedimentale la cui fase introduttiva è segnata dalla presentazione dell’istanza di assoggettabilità all’autorità competente, con allegato lo studio preliminare ambientale, mentre quella decisoria è incentrata sulla verifica demandata all’autorità procedente in ordine ai possibili impatti ambientali significativi, il cui positivo riscontro impone la prosecuzione dell’iter procedimentale mediante la sottoposizione del progetto presentato alla V.I.A.. In definitiva, la verifica dell’assoggettabilità a V.I.A., pur rappresentando un vero e proprio subprocedimento che si conclude, nel rispetto delle garanzie partecipative, con un atto avente natura provvedimentale, soggetto a pubblicazione, è comunque teleologicamente avvinto alla fase successiva, condizionando il suo esito, a seconda che il progetto sia in grado o meno di produrre significativi impatti ambientali, l’apertura della successiva fase di sottoposizione alla procedura di V.I.A”.

Dichiarato il “teleologico avvincimento” tra screening e procedura di rilascio della VIA, il TAR Campania ha individuato nella presentazione dell’istanza di screening, avvenuta nel 2005, l’atto instaurativo del procedimento, e di conseguenza ha definito la questione stabilendo che al Decreto VIA rilasciato alla concessionaria nel 2009 non trova applicazione il limite di validità quinquennale introdotto solo successivamente all’avvio dell’iter volto al suo rilascio.