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CDRA vince per il Consorzio Stabile Conpat dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana

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CDRA, con gli Avv.ti Carlo Comandè ed Enzo Puccio ha ottenuto per il R.T.I. Consorzio Stabile Conpat S.C.A R.L.Emmecci S.r.l. la conferma degli atti di aggiudicazione dei “Lavori di realizzazione del tratto terminale della banchina di riva nord, dei piazzali retrostanti ed opere di alaggio del porto di Sciacca (AG)” del valore di oltre €.6.000.000,00.

In particolare, con sentenza n. 684/2020, il CGARS, confermando quanto già deciso in prime cure dal TAR Sicilia Palermo, ha chiarito che le annotazioni risultanti dal Casellario informatico Anac non rientrano entro le situazioni, comportanti l’esclusione dalla procedura, descritte alle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 5 dell’art. 80 (la lett. c-bis) e c-ter) del D.Lgs. n. 50/2016.

In particolare, le annotazioni aventi mera funzione di pubblicità notizia non assumono carattere sanzionatorio, né appaiono riconducibili a omesse dichiarazioni, ad esempio, di rilevanti precedenti penali o inadempimenti professionali, né risultano inserite da parte dell’ANAC dopo aver rilevato la sussistenza di condotte dolose o gravemente colpose dei concorrenti, rientrando invece dichiaratamente, tutte e tre, essenzialmente nella ipotesi “residuale e di chiusura” di cui all’art. 8, comma 2, lett. dd) del d.P.R. n. 207/2010, sulle annotazioni contenenti altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall’esecuzione dei lavori, sono dall’Autorità ritenute utili ai fini della tenuta del casellario.

Più in generale, l’art. 80, comma 5, sui motivi di esclusione inerenti a iscrizioni nel Casellario informatico Anac, alla lett. g) indica la situazione dell’operatore economico iscritto nel Casellario informatico Anac per avere presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione; alla lett. f – ter dello stesso comma 5, si dispone che costituisce causa di esclusione la situazione dell’operatore economico iscritto nel casellario informatico Anac per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione. Dunque la normativa non prevede un illimitato obbligo dichiarativo in capo alle imprese partecipanti alla gara, riguardo alle relative annotazioni sul casellario Anac, e definisce espressamente quali fattispecie devono essere oggetto di dichiarazione ai fini dell’ammissione alle gare.

Allo stesso modo, l’art. 85 del Codice indica quali sono gli obblighi dichiarativi dei partecipanti alle gare di appalto, facendo espresso riferimento all’obbligo di redigere e presentare il documento di gara unico europeo (DGUE) e, invero, dall’esame di tale documento non si rinviene l’obbligo di dichiarare qualsiasi iscrizione, relativa alla ditta partecipante, contenuta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC.