Le interdittive prefettizie e l’imprescindibile parametro del “più probabile che non”
Il Consiglio di Stato, con ampie e condivisibili argomentazioni, ha affermato che ai fini delle valutazioni da compiersi per parametrare la legittimità di una informativa prefettizia interdittiva occorre far riferimento sì all’area del “ragionevole dubbio” ma in cui collocare il criterio del “più probabile che non”: l’interprete è sempre vincolato a sviluppare un’argomentazione rigorosa sul piano metodologico, ma al fine di ritenere provato un determinato fatto (nella specie il rischio di condizionamento mafioso, precisamente “la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate” ai sensi dell’art. 84, comma 3 d.lgs. 159/2013), gli è sufficiente accertare che l’ipotesi intorno a quel fatto sia più probabile di tutte le altre messe insieme, ossia rappresenti il 50% + 1 di possibilità, ovvero, con formulazione più appropriata, la c.d. probabilità cruciale.
Inoltre, sempre il Consiglio di Stato stabilisce come l’omessa denuncia di reati prevista dall’art. 84, lett. c), d.lgs. n. 159/10, non possa essere assimilata all’ipotesi di falsa testimonianza (tra l’altro neppure giudizialmente accertata e per la quale non risulta essere neppure contestata l’aggravante di cui all’art. 7, decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152).
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