Perenzione inapplicabile nel caso di comunicazione dell’avviso ex art. 82 comma 1, c.p.a. alla pec del domiciliatario
Il T.A.R. Lazio, con ordinanza della sezione I bis n. 10188 del 24 luglio 2015, ha chiarito che il principio di diritto affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con decisione n. 33/2014, secondo cui “le comunicazioni di segreteria tramite posta elettronica certificata sono valide anche se riferite a ricorsi notificati prima dell’entrata in vigore del c.p.a. (purchè, comunque, successive a esso) e anche se indirizzate a un difensore che aveva omesso di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nel ricorso o nel primo atto difensivo”, non possa trovare applicazione nel caso in cui il difensore abbia indicato quale domicilio per la causa lo studio di un collega, senza alcuna indicazione di pec, e la comunicazione prevista dall’art. 82, comma 1, c.p.a. sia stata inviata alla pec del domiciliatario.
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