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Ordine di spegnimento di un cogeneratore per ragioni di tutela della salute: integra un’ordinanza contingibile ed urgente di competenza esclusiva del sindaco

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Il T.A.R. Emilia Romagna sede di Parma, sez. I, con decisione n. 381 del 30 novembre 2016 ha annullato i provvedimenti con cui il Responsabile del Servizio Comunale di Assetto ed uso del territorio-ambiente, aveva disposto la sospensione dell’attività di un cogeneratore alimentato da biomasse per supposte esigenze di tutela della salute pubblica. In particolare, il TAR Emiliano ha accolto la tesi della società ricorrente, difesa da CDRA, secondo cui, non rientrando fra le competenze istituzionalmente attribuite in via ordinaria al Settore “Assetto e uso del Territorio” del Comune, il potere di sospendere l’esercizio di impianti produttivi a tutela di esigenze di salute pubblica, i provvedimenti impugnati (da qualificarsi sulla base del loro contenuto dispositivo prescindendo dal nomen iuris attribuito) dovevano essere ricondotti agli interventi ex art. 50 comma 5 del TUEL, che la norma riserva alla competenza del Sindaco. Inoltre il TAR ha rilevato come, nella specie, risultassero altresì non supportati da idonei presupposti di fatto e di diritto, in ragione della mancanza di alcun effettivo accertamento medico/tecnico/scientifico suscettibile di supportare la affermata esistenza del paventato pericolo per la salute pubblica e un nesso di causalità con l’esercizio dell’impianto.

 

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